Questa sezione vuole essere un aiuto per le imprese, i commercianti, i negozianti e tutte quelle piccole attività che non hanno il tempo e il modo per districarsi nel susseguirsi di normative e aggiornamenti riguardanti la gestione dell’emergenza Covid-19.

Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 Maggio 2020.

Si prende spunto dal Comunicato 02/2000 di AIDPI per riportare un estratto di quanto scritto nella Circolare del Ministero della Salute il 22 Maggio 2020, documento che attualmente risulta essere il più recente, per qualsiasi approfondimento fare riferimento al testo completo della Circolare.


Il Ministero della Salute riafferma che la normativa vigente in tema di “sanificazione” è esclusivamente riferita alla  

  • Legge 25 gennaio 1994 n. 82; 
  • Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274 
  • Legge 2 Aprile 2007 n. 40

Si conferma dunque definitivamente che l’attività di sanificazione può essere esercitata esclusivamente dalle Imprese regolarmente iscritte alle rispettive Camere di Commercio nella categoria “e) Sanificazione” …

Chi offre servizi di sanificazioni deve quindi poter dimostrare, mediante visura camerale della propria impresa, di averne i titoli. (n.d.r.)


Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

1. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;

2. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;

3. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.


Prodotti e Procedure

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. 

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC  o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.


Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO …… generato in-situ, applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Il Ministero della Salute infine entra nel merito di procedure con utilizzo di Ozono e Cloro attivo generati in situ, dichiarando testualmente:

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

e, proseguendo:

“….tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento (con esplicito riferimento alla normativa Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274, modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40)

concludendo:

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti, come l’OZONO, possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:

  1. pulizia
  2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
  3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ, come l’OZONO, a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
  4. adeguata areazione dei locali.

In sintesi che si usi l’OZONO oppure no, allo stato attuale, non fa alcuna differenza. (n.d.r.)


A seguire quanto di riferimento prima della uscita della Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 Maggio 2020. Molti degli argomenti potrebbero ormai essere obsoleti.

Documento Orientativo AIDPI Associazione Imprese di Disinfestazione

Il presente consiste in un estratto del documento orientativo diffuso dalla AIDPI (Associazione Imprese Disinfestazione Professionali Italiane). Intende sintetizzare una linea di buona prassi operativa che, allo stato, abbia come riferimento le disposizioni contenute nella Decretazione governativa, le Ordinanze Regionali e le indicazioni emesse dagli Istituti competenti, in primis dall’Istituto Superiore di Sanità. Le indicazioni sono essenzialmente rivolte alle Imprese, interpretando ed individuando competenze e requisiti specifici.
Naturalmente il presente documento si caratterizza anche per la necessaria temporaneità, dal momento che l’evoluzione delle conoscenze, l’alternarsi delle disposizione e la progressione della Decretazione conseguente all’epidemia COVID-19 possono introdurre elementi e circostanze atte alla integrazione e/o modifica delle attuali indicazioni.

In considerazione di quanto riportato da INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”:

“Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.”

ed in considerazione di quanto indicato nel DPCM del 26 aprile 2020, relativamente alla pulizia e sanificazione degli ambienti, con riferimento alla “Pulizia e Sanificazione in Azienda” (punto 04 dell’allegato 06 al DPCM “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 aprile 2020) ed in particolare ai seguenti punti:

  • “L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.”
  • “Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.”

si riportano nella tabella seguente le operazioni da svolgere:

PRIMA DELLE RIAPERTURE (aree a maggiore endemia o in caso di caso COVID-19 in azienda)

Sanificazione straordinaria dei locali, consistente in:

OperazioniSoggettiModalità
1. Pulizia approfondita di superfici ed ambienti  In autonomia oppure mediante Imprese di PuliziaCon detergenti
2. Disinfestazione e/o Derattizzazione approfondita degli ambienti (SOLO SE emergono situazioni di infestazione derivanti dalla chiusura delle attività).
In autonomia oppure mediante Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e SanificazioneCon PMC/Prodotti Biocidi ed attrezzature dedicate
3. Disinfezione approfondita di superfici, oggetti ed ambienti.In autonomia oppure mediante Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e SanificazioneCon PMC/Prodotti Biocidi con azione virucida ed attrezzature dedicate

Dopo la riapertura

OperazioniSoggettiModalità
1. Pulizia giornaliera di superfici, oggetti ed ambientiIn autonomia oppure mediante Imprese di PuliziaCon detergenti
2. Sanificazione periodica mediante attività di disinfezione approfondita di superfici, oggetti ed ambienti e disinfestazione/derattizzazione qualora necessariaIn autonomia oppure mediante Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e SanificazioneCon PMC/Prodotti Biocidi autorizzati per l’uso ed azione virucida ed attrezzature dedicate

Tutte le operazioni devono essere registrate.

NOTE UTILI

  1. E’ sempre necessario prediligere la pulizia e la disinfezione delle superfici che vanno a diretto contatto con le persone, gli alimenti e gli animali; qualora vi sia l’esigenza di applicazioni disinfettanti volumetriche o su ampie superfici, è necessario che negli accordi con un Fornitore esterno di servizi, sia ben chiarita la suddivisione delle operazioni e le responsabilità. 
  2. La periodicità della sanificazione periodica (punto B.2 della precedente tabella) verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente)
  3. Si evidenzia che le pratiche indicate nella circolare 5443 del 22 febbraio 2020 dovrebbe essere considerate quale livello minimo essenziale di attività (in virtù anche della scarsa resistenza del virus ai più comuni disinfettanti e detergenti disponibili anche in ambito domestico), considerando la disponibilità sul mercato italiano di molteplici prodotti disinfettanti anche più performanti in termini di efficacia.